Il whistleblowing consiste nella rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto segnalante, di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante può essere un dipendente o una terza parte.

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Cos’è il Whistleblowing?

Il whistleblowing è il processo con cui i dipendenti o terze parti di un’azienda (per esempio fornitori, clienti, collaboratori, ecc.) possono segnalare, anche in modo anonimo, sempre riservato e protetto, sospette pratiche illecite riscontrate durante la propria attività.
Questa pratica è divenuta obbligatoria per un grosso numero di soggetti dopo il recepimento della direttiva UE 2019/1937 tramite il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

Chi è obbligato?

I soggetti destinatari del provvedimento sono molti.
In particolare, per le società di diritto privato, il riferimento da tenere in considerazione è la media del numero di dipendenti in forza negli ultimi 12 mesi:

  • più di 250 dipendenti: dal 15 luglio 2023
  • più di 50 dipendenti: dal 17 dicembre 2023
  • qualsiasi dimensione con un modello organizzativo 231: dal 15 luglio 2023
  • Società che rientrano in categorie previste dal D.lgs:
    • settore assicurativo (compresi gli intermediari)
    • settore finanziario (compresi gli intermediari)
    • settore bancario (compresi gli intermediari)

Per quanto riguarda gli enti pubblici:
– tutti *: dal 15 luglio 2023


* Non è stata esercitata la facoltà da parte del legislatore italiano di escludere dall’obbligo i Comuni con meno di 10.00 abitanti, previsto dalla Direttiva.

Soggetti del settore privato

  • Che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (vedi la sezione Chi è obbligato?)
  • Che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE in materia di servizi,  prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati
  • Che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e hanno adottato un modello organizzativo, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati e dal settore di appartenenza

Soggetti del settore pubblico

  • Amministrazioni pubbliche
  • Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione
  • Enti pubblici economici
  • Organismi di diritto pubblico
  • Concessionari di pubblico servizio
  • Società a controllo pubblico
  • Società in house (anche se quotate)

Chi può segnalare?

Il nuovo Decreto Whistleblowing amplia il concetto di segnalante a qualsiasi lavoratore del settore pubblico e privato, indipendentemente dall’inquadramento giuridico e contrattuale della propria prestazione e per uno spazio temporale che va oltre i confini del rapporto di lavoro.

I segnalati possono quindi essere:

  • Dipendenti pubblici e privati
  • Lavoratori autonomi
  • Lavoratori o collaboratori di fornitori
  • Liberi professionisti e consulenti
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
  • Azionisti e persone con amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza
  • Candidati
  • Lavoratori in prova
  • Ex lavoratori

Misure di protezione?

Il segnalatore ha il diritto di restare anonimo ma in ogni caso deve ricevere la massima protezione per evitare azioni ritorsive o qualsiasi altra azione che possa ostacolare la sua incolumità o operatività.
Tuttavia le misure di protezione sono dove anche a:

  • Facilitatori
  • Persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, che operano nello stesso contesto lavorativo
  • Colleghi di lavoro del segnalante
  • Enti di proprietà del segnalante o che operano nel suo stesso contesto lavorativo
  • Segnalanti anonimi, se successivamente identificati e soggetti a ritorsioni

Cosa può essere segnalato

Oggetto della segnalazione nell’ambito del whistleblowing sono i comportamenti, atti od omissioni, fatti illeciti, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato  commessi nel contesto lavorativo, di cui gli informatori sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di rapporto. Per comportamenti illeciti si intendono: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni di Modelli organizzativi; illeciti riferiti ad appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio, finanziamento al terrorismo, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti e mangimi degli animali, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza.

Accessi indebiti agli applicativi informatici, anche mediante l’uso di credenziali di altri lavoratori.

Utilizzo improprio di istituti
lavorativi a tutela del dipendente, come malattia,
congedi e permessi sindacali.

Irregolarità nell’ attestazione
delle presenze in ufficio.

Corruzione negli appalti pubblici, corruzione tra privati, riciclaggio.

False dichiarazioni.

Violazione delle norme ambientali.

Non rientrano nelle segnalazioni: meri sospetti o voci, rimostranze personali del segnalante; rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione o ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

I prezzi indicati sono espressi in Euro ed IVA esclusa. I costi si riferiscono alla fornitura del servizio. Servizi aggiuntivi di formazione, consulenza, modulistica, ecc. potrebbero essere a pagamento ed esclusi dall’offerta.

Quali sono le sanzioni?

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’A NAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

da 5.000€ a 30.000€
  • in caso di ritorsioni
  • ostacoli alle segnalazioni
  • violazioni della riservatezza
da 10.000€ a 50.000€
  • nel caso non sia stato istituito il canale di segnalazione
  • non siano state adottate procedure di gestione
  • la gestione delle procedure non sia stata conforme
  • nel caso di mancato svolgimento dell’attività di verifica e analisi delle segnalazioni

Qual è l’iter procedurale a seguito di una segnalazione?

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’A NAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, l’incaricato deve rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante e ove necessario chiedere integrazioni;
  • mantenere le interlocuzioni e dare diligente seguito
  • entro 3 mesi occorre fornire riscontro al segnalante
  • entro 7 giorni la segnalazione pervenuta ad un soggetto non competente deve essere inoltrata al corretto destinatario.

tutti i prezzi esposti sono espressi in Euro ed IVA esclusa

Hai dubbi?

Per qualsiasi dubbio o necessità contattaci, saremo lieti di rispondere ad ogni tua domanda.

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